Adozioni

Norme che regolano l’adozione in Italia

Il 29 maggio 1993 viene redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell’Aja, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 31 dicembre 1998, cn.76. Al centro della convenzione c’è il minore e i suoi diritti fondamentali, compreso quello di avere una famiglia. La convenzione prevede che gli stati aderenti applichino misure prioritarie perché i minori, ove sia possibile, restino con la famiglia di origine, altrimenti ricorrano all’adozione. L’adozione internazionale viene così normata a livello sovranazionale, riconoscendola come un’«opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine» e viene resa più trasparente e controllata. Non tutti gli stati hanno ratificato questa convenzione, e alcuni Paesi ratificanti hanno sospeso le adozioni internazionali verso i Paesi non ratificanti (per esempio, in Bolivia non è più consentita, salvo casi eccezionali, l’adozione internazionale da parte di cittadini statunitensi, in quanto gli USA, a differenza della Bolivia, non hanno ratificato la Convenzione). Altri Paesi ratificanti hanno invece firmato accordi bilaterali con Paesi non ratificanti in modo da mantenere comunque garantiti i principi di trasparenza e sussidiarietà ispirati alla Convenzione dell’Aja.

Legge italiana sulle adozioni 184/83

Requisiti di coppia: in Italia non tutti possono adottare. La legge 184/83 prevede che possano presentare domanda di adozione le coppie sposate da almeno 3 anni o che possano dimostrare, se sposati da meno tempo, di aver convissuto per almeno 3 anni. Non deve esserci stata alcuna separazione, neanche di fatto, tra i coniugi. Tra il bambino adottato e i coniugi deve esserci una differenza minima di età di 18 anni e massima di 45 anni (ma sulla massima sono previste eccezioni).

Idoneità: per poter adottare un bambino i coniugi devono essere ritenuti idonei ad educare e mantenere il bambino.

Se per il primo punto sono sufficienti i documenti (ad esempio lo stato civile e quello di famiglia oltre che il certificato di nascita), l’idoneità richiede il superamento di un esame attento da parte dei servizi sociali del comune in cui si vive, verificato dal tribunale dei minori di competenza.

Domanda di adozione: è una domanda in carta semplice, che vale 3 anni ed è rinnovabile, da presentare al Tribunale, che deve includere vari documenti (oltre ai certificati già citati): 730 o busta paga, certificato del casellario giudiziale, certificato del medico di base e anche assenso scritto dei nonni (nel caso di loro decesso, certificato di morte)

L’accertamento della capacità di coppia: è una tappa fondamentale, a volte, come si diceva, psicologicamente stressante per la coppia che si sente ‘sotto esame’. Entro quattro mesi dall’avvio della domanda, il Tribunale dispone attraverso i servizi sociali del comune di residenza una serie di approfonditi accertamenti: s’indagano le motivazioni della domanda, la situazione e le dinamiche famigliari. Al termine del periodo di accertamento, una relazione sarà affidata al Tribunale per il giudizio circa l’idoneità della coppia ad adottare.

affidamento pre-adottivo: se l’indagine ha esito positivo, il Tribunale, tramite ordinanza del giudice, può dar via all’affidamento preadottivo della durata di un anno scegliendo per la domanda di adozione il minore considerato più idoneo. Questa tappa, per i motivi che si diceva, spesso necessita di lunga attesa.

Dichiarazione d’adozione: dopo il primo anno, se esistono tutte le condizioni previste dalla legge (se i minori hanno più di 14 anni va considerato anche il loro giudizio) il minore è definitivamente adottato. Il bambino finalmente è figlio legittimo della coppia, adotta il cognome della famiglia adottiva e non ha più rapporti giuridici con la famiglia d’origine.

La procedura per l’adozione nazionale e quella internazionale differiscono perchè nel secondo caso è preponderante l’autorità del paese straniero del minore.