GPA

GESTAZIONE PER ALTRI

La Gestazione per Altri è una modalità di mutuo soccorso tra esseri umani che principalmente risolve un problema di sterilità femminile.
Se ne fa menzione già nella Bibbia, quando a ricorrervi fu Abramo su proposta di sua moglie Sarah.
In epoca romana la “locatio ventris” era una prassi accettata ed attuata, e via narrando nel corso dei secoli e della storia dell’uomo.
Con il termine di “maternità surrogata” si intende quella di donna che partorisce il bambino fornendo anche la parte genetica femminile al prodotto di concepimento, ovvero il suo ovocita.
Nel caso delle donne affette da Sindrome di Rokitansky, viene generato in vitro un embrione che sarà formato dall’ovocita di tale donna e dallo spermatozoo del suo partner. L’embrione verrà impiantato nell’utero di una donna che si rende disponibile a condurre quella gravidanza che per la madre biologica non è possibile.

Questa è la vera Gestazione per Altri.

Sebbene tale modalità terapeutica è pratica legale in molti Paesi con civiltà giuridica a noi affine, che condividono i nostri stessi valori di protezione della dignità umana e dei diritti individuali, (quali molti Stati degli U.S.A., il Regno Unito, il Canada etc), in altri Paesi per la medesima attività è prevista l’illiceità civile e, nel caso dell’Italia, persino quella penale.
La legge 40/04 all’articolo 12 comma 6, recita al proposito: “Chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a 1.200.000 euro.”
Nonostante questo severo approccio legislativo italiano alla GPA, anche in Italia sempre più personalità del mondo intellettuale e scientifico, oltre i comuni cittadini, si interrogano sulle reali motivazioni di tale opposizione.
Nonostante il divieto, molte coppie, di cui il 90% eterosessuali e il 10% omosessuali, ricorrono alla pratica all’estero, nei Paesi ove questo è consentito.
A tutela dei loro diritti e delle loro famiglie che in questo modo si completano, occorre citare il recente pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, al quale aderiscono 47 paesi Europei tra i quali l’Italia, che il 10 aprile 2019 con un parere orientativo espresso all’unanimità, ha sancito testualmente:

“Un bambino che nasce all’estero per maternità surrogata nel quale la GPA è legale, deve essere riconosciuto anche in Paesi Europei in cui questa pratica non è consentita, con la trascrizione immediata all’anagrafe”.

Per la legge italiana è considerata legalmente “madre” solo chi il bimbo l’ha messo al mondo, a prescindere dal suo corredo cromosomico, (oltre naturalmente alle madri divenuti tali per provvedimento di adozione).
Questa supremazia dell’utero del resto è riconosciuta da un ordinamento nel quale donne che non hanno ovociti propri, ad esempio per pregressi tumori ovarici, possono avere figli grazie a ovociti donati da altre donne, fecondati in vitro e impiantati nel loro utero.
Alle donne con Sindrome di Rokitansky, che potrebbero essere loro stesse donatrici di ovociti per tali donne, la legge 40/04 vieta la possibilità di diventare madri dei propri figli biologici, se partoriti in Italia da altra donna.

Non dappertutto si pensa e si opera allo stesso modo.

Nelle Nazioni ove la GPA è normata e disciplinata da oltre trent’anni, questa pratica è considerata nulla di diverso che non una modalità terapeutica per supplire la mancanza di un utero di donne biologicamente in grado comunque di avere propri figli.
In alcun Stati la GPA è consentita solo per coppie eterosessuali, in altri questa modalità è consentita anche a genitori omosessuali, senza turbamenti o scandali particolari.

In Europa, sempre più Nazioni hanno iniziato a normare la GPA.

Ultima in ordine di tempo il Portogallo, ove il Tribunale Costituzionale nell’aprile del 2018 ha sancito che “vietare ad una donna di autodeterminarsi in relazione alla propria capacità di procreare, quando l’ordinamento assicuri che la stessa è libera di condizionamenti determinati da condizioni personali, economici o sociali appare pregiudizievole della stessa dignità della donna”.

Pertanto secondo l’Alta Corte, “la scelta di portare a termine una gravidanza per altri, segno di solidarietà attiva nell’altrui progetto procreativo, rientra nella capacità della donna di autodeterminarsi, dando libero svolgimento alla propria personalità”.
Esistono molti studi scientifici che dimostrano in maniera incontrovertibile che la qualità del benessere psichico e sociale con il quale un bimbo si forma e diventa uomo, dipende dall’ amore e dalla capacità di accudimento messo in essere nei suoi confronti, e non certo dalla pancia di chi l’ha fatto nascere.

Elemento di criticità secondo chi si oppone alla gestazione per altri è che non si possa parlare di un principio solidaristico tra committenti e portatrice quando questa avviene previo il pagamento di un compenso alla gestante, da cui il termine di “utero in affitto” con il quale viene sbrigativamente liquidata quella che per altri è una Gestazione Etica (questo è il vero nome dato da molti alla gestazione per altri).

Al riguardo andrebbe considerato il fatto che a prestarsi per tale pratica si rendono disponibili spesso sorelle, madri, amiche della donna che non può provvedere in proprio alla gestazione e che certo non lo fanno per motivi economici.

Per le “portatrici” al di fuori del giro parentale o amicale della committente e che pure per spirito solidaristico sono disponibili a intraprendere una gravidanza in favore di altri, è difficile, immaginare o pretendere che questa possa avvenire senza un adeguata tutela economica.

In una Nazione quale la nostra, nella quale sono i problemi economici a far si che le coppie Italiane siano quelle con minor tasso di riproduzione al mondo, è al quanto improbabile che una donna, per quanto ben disposta nei confronti di altri esseri umani, possa prestarsi gratuitamente ad una gravidanza per altri a titolo puramente gratuito.
E’ evidente la necessità che tutto il “patto di gravidanza” avvenga attraverso regole chiare, sotto il controllo di un autorità giudiziaria che consenta una “Gestazione Etica”, che tuteli i diritti e la dignità di tutti.
In questo contesto normativo non si può non prevedere un equo compenso determinato alla luce del sole, per un atto certamente straordinario, ma che non può prescindere da un correlato economico che deve essere riconosciuto alla gestante.

Come Associazione auspichiamo una seria discussione parlamentare che possa portare a scrivere una legge che consenta anche alle nostre figlie di poter realizzare, nel loro Paese, le loro legittime aspirazioni di maternità.

Di seguito sono illustrate le disposizioni legislative regolanti la Gestazione per Altri nelle Nazioni ove questa avviene in un contesto di legalità garantito da leggi dello Stato: Gestazione per altri: normative a confronto